Il 9 marzo 2006 la regione Toscana emanò una legge regionale (n. 8) disciplinante la normativa piscine in termini di requisiti igienico-sanitari. In questo articolo ne pubblichiamo alcuni articoli fondamentali e in allegato apponiamo il testo della legge in pdf.


Art.1

Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più
bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.

La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di una
struttur a di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa
specifica.

Art.3

Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:

a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, a loro volta si distinguono
in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad
altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle
al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura
stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e
dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

2. Ai fini igienico- sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si
distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come
previsto nel regolamento regionale di cui all’ articolo 5.

Art. 8

REQUISITI GENERALI DELLE PISCINE

I requisiti igienico- ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto di piscina, alle condizioni termo- igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo
quanto disposto nel regolamento regionale di cui all’ articolo 5 e, limitatamente alle piscine di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli. (9)

L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto
pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente risponde nti ai requisiti di cui all’ articolo 9 . Per le
piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione delle acque non
provenienti da pubblico acquedotto deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura stagionale.

Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento
regionale di cui all’ articolo 5.

L’ampiezza dell’area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie
complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’ articolo 5.
4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, com ma 1, lettera a), numero 2), l’area totale di insediame n to
può comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di balneazione realizzate in manto erboso,
fermo restando l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti garantenti la sicurezza e la
presenza di docce e lavapiedi o di siste mi alternativi comunq u e idonei a garantire la pulizia prima
dell’ingresso in acqua. (10)

L’area di insediamento dell’impianto piscina deve consentire l’accessibilità ai mezzi di servizio e di
soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge- quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 9

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE

Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.

Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla present e legge quelli alimentati con acqua marina.

Le acque utilizzate nell’impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:
a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l’alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro,
e destinata agli usi igienico-sanitari;
b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di reintegro
opportunamente trattate per assicurar e i necessari requisiti;
c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti.

L’acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concerne n t e la
qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametrichimici e
microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di
cui all’ articolo 5.

L’Azienda unità sanitaria locale può consentire per l’acqua di approvvigionamento una deroga ai
parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento
regionale di cui all’articolo 5.

L’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di
conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno
semestrale. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto
dei parametri di cui al comma 4 avviene nell’ambito delle procedure di autocontrollo con frequenza
almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno una volta nel mese antecede nt e
l’apertura per gli impianti stagionali. Resta ferma la possibilità per l’autorità competente di
procedere ad attività di controllo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. (11)
6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle
acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche UNI oppure secondo procedure di
autocontrollo che garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici, chimici e microbiologici delle
acque così come definiti dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7. (12)

La vasca della piscina è completa m e n t e svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e
sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l’anno e comunque ad ogni inizio
di apertura stagionale.

La Regione favorisce l’adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il
regolamen to regionale di cui all’ articolo 5 definisce le caratteristiche di tali impianti e le forme di
incentivazione.

Art. 13

AUTORIZZAZIONE

Il titolare della piscina presenta tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP) (1) la richiesta di
autorizzazione all’esercizio dell’impianto al comune in cui ha sede l’impianto per le piscine pubbliche,
le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all’ articolo 3 ,
comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).

Il comune, previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente che verifica la conformità
dell’impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all’ articolo 5 ,
rilascia l’autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel
regolamento comunale di cui all’ articolo 6 , e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione.

Entro lo stesso termine di cui al comma 2, è comunicato l’eventuale diniego della autorizzazione.

Il comune comunica tempestivamente all’azienda USL competente tutti i dati relativi alle
autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento
dell’attività di vigilanza.


Pdf della legge in allegato

Per approfondire

Articolo » Raccolta Normativa Regione Toscana

Gazzetta Ufficiale

Confesercenti Toscana Nord: Normativa sulle piscine in Toscana – modifiche alla Legge Regionale e al Regolamento

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